Esenzione Iva Onlus
460 97 ma solo oggettivo in base alla tipologia attività svolta.
Esenzione iva onlus. Il regime iva applicabile alle onlus prevede le seguenti particolarità. Esenzione iva associazioni senza scopo di lucro attività entrate e corrispettivi istituzionali vediamo le principali entrate istituzionali per cui non è necessaria l apertura della parita iva. Soggetti onlus e cooperative sociali. Con effetto dal 1 gennaio 2013 le prestazioni socio assistenziali rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione iva.
Iva non è prevista alcuna disposizione che qualifica come non commerciali ai fini iva le attività istituzionali realizzate dalle onlus. Soggetti onlus e cooperative sociali. Le operazioni effettuate rientrano normalmente nel regime di applicazione dell iva con applicazione delle regole ordinarie. Anche le onlus se fanno attività commerciali devono quindi aprire partita iva e applicano le regole ordinarie iva indipendentemente dalla decommercializzazione stabilita ai fini delle imposte sui redditi.
L esenzione iva potrà essere dunque applicata soltanto dai soggetti che avranno i requisiti previsti dal nuovo codice e saranno iscritti nel registro unico del terzo settore runts. La legge di stabilità del 2013 legge 228 2012 ha introdotto rilevanti novità per il mondo del non profit. Le onlus non godono di specifiche esenzioni o esclusioni iva di carattere soggettivo art 14 dlgs.